Un contribuente ha impugnato il diniego di rimborso opposto dall'Agente della Riscossione dopo aver pagato, con riserva, somme legate a un'iscrizione ipotecaria basata su otto cartelle esattoriali mai ricevute. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che la notifica della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa è nulla se non vengono eseguiti tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile. In particolare, l'Agente della Riscossione non aveva provato l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione né l'effettiva ricezione della raccomandata informativa. Di conseguenza, mancando la prova del perfezionamento della notifica, l'ipoteca è stata dichiarata illegittima e il contribuente ha ottenuto il diritto al rimborso di quanto versato.
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