La Corte di Cassazione ha confermato il diritto della vedova di un carabiniere, vittima del terrorismo deceduta nel 2004, a percepire l'assegno vitalizio vittime del terrorismo a partire dal 1° gennaio 2014. Il Ministero dell'Interno sosteneva che il beneficio spettasse solo se la vittima fosse stata ancora in vita a tale data. I giudici hanno respinto questa tesi, chiarendo che la legge non impone la presenza in vita della vittima al momento dell'entrata in vigore della norma. L'assegno costituisce infatti un diritto autonomo del coniuge e dei figli, volto a indennizzare il dolore subito per l'invalidità del congiunto. Di conseguenza, il ricorso del Ministero è stato rigettato, confermando la spettanza del beneficio economico alla vedova.
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