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Assegno Vitalizio Vittime Del Terrorismo

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Assegno vitalizio vittime del terrorismo: tutela per i familiari
I familiari di un agente di polizia, rimasto vittima del dovere e deceduto prima della riforma legislativa del 2013, hanno richiesto l'assegno vitalizio vittime del terrorismo. Il Ministero dell'Interno si è opposto al pagamento, sostenendo che la vittima non fosse più in vita al momento dell'entrata in vigore della legge di tutela e contestando la percentuale di invalidità permanente superiore al 50%. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ministeriale, stabilendo che la prestazione economica spetta ai superstiti come diritto autonomo ('iure proprio'). Il beneficio assistenziale prescinde quindi dalla sopravvivenza del congiunto invalido al momento dell'approvazione della norma agevolativa.
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Assegno vitalizio vittime del terrorismo: sì anche ai superstiti
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto della vedova di un carabiniere, vittima del terrorismo deceduta nel 2004, a percepire l'assegno vitalizio vittime del terrorismo a partire dal 1° gennaio 2014. Il Ministero dell'Interno sosteneva che il beneficio spettasse solo se la vittima fosse stata ancora in vita a tale data. I giudici hanno respinto questa tesi, chiarendo che la legge non impone la presenza in vita della vittima al momento dell'entrata in vigore della norma. L'assegno costituisce infatti un diritto autonomo del coniuge e dei figli, volto a indennizzare il dolore subito per l'invalidità del congiunto. Di conseguenza, il ricorso del Ministero è stato rigettato, confermando la spettanza del beneficio economico alla vedova.
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Assegno vitalizio vittime del terrorismo: sì anche se decedute
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto dei familiari di una vittima del terrorismo a ricevere lo speciale assegno vitalizio vittime del terrorismo, rigettando il ricorso del Ministero dell'Interno. Il Ministero sosteneva che il beneficio economico, introdotto a partire dal 2014, spettasse solo se la vittima fosse ancora in vita a tale data. I giudici hanno invece chiarito che la legge non impone questo requisito. L'assegno spetta direttamente al coniuge e ai figli della vittima che abbia riportato un'invalidità pari o superiore al 50%, indipendentemente dal fatto che la vittima sia deceduta prima dell'entrata in vigore della norma. La data del 1° gennaio 2014 rappresenta unicamente il momento a partire dal quale decorre il pagamento della prestazione economica, senza alcuna violazione del principio di irretroattività.
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