La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso relativo a una complessa divisione di una comunione ereditaria, chiarendo che l'istanza di attribuzione di beni indivisibili non costituisce una domanda autonoma. I ricorrenti lamentavano l'omessa pronuncia su una richiesta di assegnazione di immobili non comodamente divisibili. La Suprema Corte ha stabilito che tale istanza attiene esclusivamente alle modalità esecutive della divisione. Pertanto, il giudice non incorre in vizio di omessa pronuncia se decide di ripartire le quote indivise tra i coeredi seguendo i criteri di proporzionalità qualitativa e quantitativa previsti dal codice civile.
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