La Corte di Cassazione, con ordinanza 1024/2024, ha confermato l'inammissibilità di un appello a causa della genericità dei motivi proposti. I ricorrenti, condannati in primo grado per furto pluriaggravato e altri reati, si erano visti dichiarare inammissibile il gravame dalla Corte d'Appello. La Cassazione ha ribadito che un'impugnazione è inammissibile se le deduzioni sono generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto che le sorreggono, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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