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Articolo 391-Ter C.P.

Definizione

Norma penale che punisce l'accesso o l'introduzione indebita di dispositivi di comunicazione (come smartphone o schede SIM) all'interno degli istituti penitenziari.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Telefoni cellulari in carcere: no alla tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso de L'Imputato, condannato nei gradi di merito per il reato di introduzione o possesso illecito di strumenti di comunicazione all'interno di un istituto penitenziario. La difesa ha contestato la configurabilità del reato e ha richiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'imputazione relativa a telefoni cellulari in carcere era pienamente fondata e correttamente motivata dai giudici di secondo grado. Di conseguenza, la Corte ha respinto la richiesta di assoluzione per tenuità del fatto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro.
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Cellulare in carcere: la Cassazione nega la particolare tenuità
Un detenuto all'interno di una casa circondariale nascondeva un microfono telefonico di dimensioni minime per eludere i controlli dell'istituto penitenziario. Condannato per il reato previsto dall'articolo 391-ter del codice penale per l'illecita introduzione del dispositivo, l'uomo ha proposto ricorso per cassazione chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l'esclusione della recidiva. I giudici supremi hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione. La Suprema Corte ha chiarito che il possesso di un cellulare in carcere studiato appositamente per sfuggire ai controlli costituisce una condotta grave. La commissione di un reato durante la detenzione comprova inoltre una spiccata pericolosità criminale e giustifica l'applicazione della recidiva, confermando la condanna con spese di giudizio e sanzione pecuniaria.
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Articolo 391-ter c.p.: uso cellulari in carcere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto condannato per la violazione dell'Articolo 391-ter c.p., relativo all'accesso indebito a dispositivi di comunicazione. La Corte ha chiarito che il reato si configura non solo per l'introduzione di telefoni dall'esterno, ma per il semplice utilizzo non autorizzato all'interno del carcere. È stata inoltre confermata l'applicazione della recidiva a causa della gravità delle modalità del fatto, sintomatiche di una elevata pericolosità sociale del soggetto.
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Articolo 391-ter c.p.: stop ai cellulari in carcere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da tre soggetti condannati per la violazione dell'Articolo 391-ter c.p., relativo all'accesso indebito a dispositivi di comunicazione in carcere. I giudici hanno confermato la sentenza d'appello, ritenendo che la responsabilità penale fosse stata accertata con prove certe e motivazioni logiche. È stata inoltre confermata l'esclusione delle attenuanti generiche per uno dei ricorrenti, motivata dalla presenza di gravi precedenti penali e dall'assenza di elementi positivi nella condotta.
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