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Articolo 2112 c.c.

Definizione

Norma che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di passaggio di proprietà di un'azienda o di un suo ramo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Trasferimento d’azienda studio professionale: TFR garantito
Una lavoratrice dipendente ha prestato servizio prima per un singolo professionista e successivamente per lo studio associato in cui il professionista era entrato. La dipendente ha richiesto al nuovo studio associato il pagamento del TFR e delle ferie non godute, relativi anche al periodo precedente al cambio di gestione. La Corte di Cassazione ha confermato che l'operazione costituisce un vero e proprio trasferimento d'azienda studio professionale ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Quando l'attività professionale si avvale di una struttura organizzata di mezzi e personale che supera l'apporto del singolo, lo studio associato subentrante risponde di tutti i crediti arretrati maturati dal dipendente. Il ricorso dello studio associato è stato integralmente respinto.
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Trasferimento d’azienda e art. 2112 c.c.: la garanzia negata
Una dipendente, assunta come receptionist da una società affittuaria dopo il passaggio dei soli beni strumentali, ha preteso la continuità lavorativa verso la società proprietaria a seguito della risoluzione dell'affitto. La Corte di Cassazione ha rigettato le pretese della lavoratrice, analizzando i limiti del Trasferimento d'azienda e art. 2112 c.c. I giudici hanno chiarito che le tutele del posto di lavoro non operano se l'assunzione avviene dopo l'affitto dei soli beni e se la restituzione dell'azienda non comporta il proseguimento dell'attività con l'immutata organizzazione da parte del proprietario originario. Entrambi i ricorsi sono stati respinti con compensazione delle spese.
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Trasferimento d’azienda: quando scatta l’art. 2112 c.c.
La Corte d'Appello ha ribaltato una sentenza di primo grado stabilendo che non si configura un trasferimento d'azienda in un cambio appalto se l'impresa subentrante ha una propria struttura organizzativa e l'assunzione dei lavoratori avviene solo in forza di clausole sociali. Il caso riguardava lavoratori di una società di vigilanza che rivendicavano il mantenimento del precedente inquadramento contrattuale.
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