Una dipendente, assunta come receptionist da una società affittuaria dopo il passaggio dei soli beni strumentali, ha preteso la continuità lavorativa verso la società proprietaria a seguito della risoluzione dell'affitto. La Corte di Cassazione ha rigettato le pretese della lavoratrice, analizzando i limiti del Trasferimento d'azienda e art. 2112 c.c. I giudici hanno chiarito che le tutele del posto di lavoro non operano se l'assunzione avviene dopo l'affitto dei soli beni e se la restituzione dell'azienda non comporta il proseguimento dell'attività con l'immutata organizzazione da parte del proprietario originario. Entrambi i ricorsi sono stati respinti con compensazione delle spese.
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