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Art. 74 D.P.R. 309/1990

Definizione

È la norma del Testo Unico sugli stupefacenti che punisce chi organizza, finanzia o partecipa a un'associazione composta da tre o più persone finalizzata al traffico illecito di droga.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Coltiva cannabis: è associazione per traffico di stupefacenti
Un uomo viene messo agli arresti domiciliari per la sua partecipazione a una associazione per traffico di stupefacenti, con il compito di coltivare cannabis. L'indagato presenta ricorso in Cassazione, sostenendo di avere un ruolo marginale e che le prove a suo carico fossero deboli. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici sottolineano che per configurare il reato associativo non serve una struttura complessa, ma basta una collaborazione stabile. Le intercettazioni provavano chiaramente il suo pieno coinvolgimento, rendendo il suo ricorso generico e infondato. L'uomo perde e la misura cautelare viene confermata.
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Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio: la condanna
Tre persone vengono condannate per la loro partecipazione stabile a un'organizzazione criminale dedita all'importazione e al traffico di cocaina. In Cassazione, sostengono che il loro coinvolgimento fosse solo occasionale e non provasse l'esistenza di un vero vincolo associativo. La Corte Suprema ha respinto i ricorsi, confermando le condanne. Il principio sancito è che per configurare il reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio non è necessario un ruolo di vertice. È sufficiente dimostrare un contributo stabile e funzionale al gruppo, come reclutare corrieri o gestire denaro, che rivela la volontà di far parte del sodalizio. La Corte ha ritenuto le loro azioni prove concrete di una partecipazione consapevole e permanente all'organizzazione.
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Art. 74 d.P.R. 309/1990: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti secondo l'Art. 74 d.P.R. 309/1990. I motivi, basati sulla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni e sulla richiesta di riqualificazione del reato in fatto di lieve entità, sono stati respinti. La Corte ha sottolineato la genericità delle eccezioni e confermato la solida struttura organizzativa del sodalizio criminale, incompatibile con l'ipotesi lieve.
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