Un professionista, dopo aver presentato la dichiarazione IRAP, ne invia una integrativa a credito sostenendo la mancanza di autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate, ignorando la seconda, emette una cartella di pagamento basata sulla prima dichiarazione tramite la procedura ex art. 36-bis. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione, affermando che non è necessario un avviso di accertamento per contestare la ritrattazione del contribuente, sul quale grava l'onere della prova.
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