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art. 36-bis

Definizione

Norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni, una procedura con cui l'Agenzia delle Entrate verifica la correttezza formale dei dati e liquida le imposte, senza entrare nel merito delle valutazioni del contribuente.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Dichiarazione integrativa a favore: la società perde la causa
Una società ha ricevuto una cartella di pagamento dall'Agenzia delle Entrate per imposte non versate relative all'anno d'imposta 2013. Per correggere la propria posizione, la società ha presentato nel 2018 una dichiarazione integrativa a proprio favore. L'azienda sosteneva l'applicabilità della nuova normativa che estende i termini per la correzione fino al termine di decadenza del potere di accertamento del Fisco. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che le modifiche legislative estensive non hanno efficacia retroattiva per le correzioni a favore del contribuente relative ad anni precedenti. Pertanto, la dichiarazione integrativa presentata nel 2018 per l'anno 2013 è tardiva, poiché andava inviata entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo. La società è stata condannata al pagamento delle spese legali e del doppio contributo unificato.
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Dichiarazione integrativa: sì alla modifica tardiva
La Corte di Cassazione ha stabilito che un contribuente può presentare una dichiarazione integrativa tardiva per correggere un errore e beneficiare di un'agevolazione fiscale (nella specie, la "Tremonti Ambiente") non richiesta in precedenza a causa di incertezza normativa. La Corte ha chiarito che la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, sempre emendabile se l'errore ha causato un pregiudizio al contribuente. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio per non aver applicato questo principio e per motivazione apparente sulla valutazione delle prove.
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Dichiarazione integrativa: valido l’art. 36-bis
Un professionista, dopo aver presentato la dichiarazione IRAP, ne invia una integrativa a credito sostenendo la mancanza di autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate, ignorando la seconda, emette una cartella di pagamento basata sulla prima dichiarazione tramite la procedura ex art. 36-bis. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione, affermando che non è necessario un avviso di accertamento per contestare la ritrattazione del contribuente, sul quale grava l'onere della prova.
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