Una società di leasing ha impugnato la sentenza che la condannava a restituire oltre 120.000 euro a una curatela fallimentare. La disputa riguardava un contratto di leasing traslativo e risoluzione avvenuta prima della legge del 2017. La banca sosteneva di poter trattenere i canoni in base a una penale contrattuale. Tuttavia, la Corte d'Appello ha applicato l'articolo 1526 del Codice Civile, riducendo la penale perché eccessiva. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la nuova legge sul leasing non è retroattiva. Pertanto, per i contratti risolti prima del 2017, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con l'obbligo di restituire le rate riscosse per evitare arricchimenti ingiustificati del concedente.
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