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Art. 152 disp. att. c.p.c.

Definizione

Norma di legge che prevede l'esenzione dal pagamento delle spese processuali, inclusa la CTU, per chi ha un reddito basso e avvia una causa in materia di previdenza e assistenza sociale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Esenzione spese processuali: negata per gli elenchi agricoli
Una lavoratrice agricola ha impugnato la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per il 2008. La Corte d'Appello ha respinto la domanda e ha condannato la donna a pagare le spese di lite. La lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione invocando l'esenzione spese processuali per le cause previdenziali. La Suprema Corte ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che il beneficio dell'esenzione non si applica quando la causa chiede solo la reiscrizione in un elenco o l'accertamento di uno status. Il regime di favore tutela esclusivamente le domande volte a ottenere in via diretta il pagamento di specifiche prestazioni previdenziali o assistenziali.
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Esenzione Spese CTU: Vince la causa ma paga? La Cassazione decide
Una cittadina ottiene il riconoscimento dei requisiti sanitari per delle prestazioni previdenziali, ma il Tribunale le addebita metà dei costi della perizia medica (CTU), nonostante avesse dichiarato un reddito basso. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo un principio chiaro: l'esenzione spese di CTU per chi ha un reddito basso è un diritto, a meno che la richiesta sia palesemente infondata. Poiché la richiesta della cittadina era stata accolta, l'Ente Previdenziale è stato condannato a pagare integralmente le spese della CTU e del giudizio.
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Esenzione Spese Legali Previdenza: Negata a chi contesta i contributi
Una professionista, dopo aver perso una causa contro l'Ente Previdenziale sull'obbligo di pagare i contributi, ha richiesto l'esenzione dalle spese legali previdenza, sostenendo di rientrare nei limiti di reddito previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha però respinto la sua richiesta. I giudici hanno chiarito che il beneficio dell'esenzione è riservato solo a chi agisce in giudizio per ottenere una prestazione economica (come una pensione o un'indennità) e non a chi, come in questo caso, contesta l'esistenza di un obbligo contributivo. Di conseguenza, la professionista è stata condannata a pagare le spese secondo la regola generale per cui chi perde paga.
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