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Art. 114 disp. att. c.p.p.

Definizione

Norma del codice di procedura penale che obbliga la polizia giudiziaria ad avvisare la persona sottoposta a un atto che richiede la presenza di un difensore (come l'alcoltest) della facoltà di farsi assistere.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Prescrizione del reato: annullata la condanna per alcoltest
Il Conducente veniva condannato per guida in stato di ebbrezza. Presentava ricorso in Cassazione lamentando il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante il prelievo ematico in ospedale, richiesto dalla polizia per fini investigativi. La Suprema Corte, rilevando che il ricorso non era inammissibile, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato. Poiché il termine massimo di cinque anni dal fatto era decorso prima della decisione di legittimità, la Corte ha annullato la condanna senza rinvio. La prescrizione del reato prevale infatti su altre questioni di merito o nullità procedurali quando non emergono elementi evidenti per un'assoluzione piena.
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Guida sotto l’effetto di stupefacenti: il test medico inchioda
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 Codice della Strada). Il conducente, dopo aver causato un incidente stradale, era risultato positivo alla cocaina ed era in evidente stato di alterazione. I giudici hanno confermato la validità degli esami chimici, preceduti dal regolare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Suprema Corte ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto, data la gravità della condotta, e delle attenuanti generiche, visti i numerosi precedenti penali dell'uomo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rifiuto alcoltest: ubriaco e senza avvocato, condanna valida
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un automobilista per il reato di rifiuto alcoltest. L'uomo, fermato in evidente stato di ebbrezza con guida a zig-zag e alito vinoso, si era opposto all'accertamento. In sua difesa, sosteneva la nullità della procedura perché non era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'obbligo di avviso non sussiste in caso di rifiuto. Il reato, infatti, si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà di non sottoporsi al test. La condanna è quindi legittima, poiché il rifiuto alcoltest costituisce un illecito autonomo, a prescindere dalla prova dello stato di ebbrezza.
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