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Art. 1126 c.c.

Definizione

Articolo del Codice Civile che stabilisce come ripartire le spese di riparazione del lastrico solare quando è in uso esclusivo: un terzo a carico di chi ne ha l'uso, e due terzi a carico di tutti i condomini proprietari delle unità sottostanti.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ripartizione spese terrazza a livello: privato contro comune
La Proprietaria di un appartamento ha impugnato la delibera del proprio condominio che le addebitava l'intero costo di manutenzione per la parte sporgente della sua terrazza a livello. La Proprietaria sosteneva che l'intera superficie dovesse seguire la ripartizione spese terrazza a livello prevista dall'articolo 1126 del codice civile (un terzo a suo carico e due terzi a carico dei condomini sottostanti). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la parte sporgente della terrazza funge solo da balcone privato e non copre l'edificio. Di conseguenza, le spese per questa porzione (pari al 60% del totale) spettano interamente alla Proprietaria esclusiva, mentre la regola di ripartizione proporzionale si applica solo al restante 40% che funge da effettiva copertura dello stabile.
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Terrazza a livello: nega la proprietà ma deve pagare i danni
Un'azienda immobiliare negava la proprietà di un'area sottostante una terrazza per non pagare i danni da infiltrazione. La Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo che la proprietà può essere provata anche tramite presunzioni. Nel caso specifico, l'ammissione che l'area fosse una rampa di accesso ai propri locali è stata decisiva. Viene quindi confermata la corretta applicazione del criterio di ripartizione spese terrazza a livello previsto dall'art. 1126 c.c. L'azienda è stata condannata a contribuire ai costi di riparazione, confermando la vittoria del proprietario danneggiato.
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Ripartizione spese lastrico solare: non sempre vale la regola 1/3
La Corte di Cassazione affronta un caso di infiltrazioni da un terrazzo di proprietà esclusiva che copre una sola unità immobiliare sottostante. La sentenza stabilisce un principio fondamentale sulla ripartizione spese lastrico solare: in questa specifica situazione, non si applica la classica regola di divisione di 1/3 e 2/3 (art. 1126 c.c.). I giudici hanno chiarito che il terrazzo, fungendo da copertura per un solo appartamento, deve essere equiparato a un solaio divisorio. Di conseguenza, le spese di riparazione vanno suddivise secondo il criterio dell'art. 1125 c.c., che regola appunto la manutenzione di soffitti e pavimenti tra due piani sovrapposti. La Corte ha quindi accolto il ricorso dei proprietari danneggiati.
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Infiltrazioni da lastrico solare: chi paga i danni?
Un'ordinanza del Tribunale di Napoli chiarisce la ripartizione delle responsabilità e dei costi per gravi infiltrazioni da lastrico solare di uso esclusivo. A causa della rimozione di tegole e della cattiva manutenzione, un appartamento subiva danni ingenti. Il giudice, tramite un provvedimento d'urgenza, ha stabilito che le spese per le riparazioni strutturali vanno divise secondo l'art. 1126 c.c. (1/3 a carico del proprietario esclusivo e 2/3 a carico degli altri condomini), mentre i costi per la rimozione di strutture private (una copertura lignea) sono interamente a carico del proprietario del terrazzo.
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