Una società di logistica cita in giudizio un vettore davanti a un tribunale italiano per il furto di merce. Il vettore si difende invocando una clausola contrattuale che prevede un arbitrato in Olanda. Il tribunale italiano dichiara il proprio difetto di giurisdizione. La società soccombente impugna la decisione con un 'regolamento di competenza', ma la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Corte stabilisce un principio fondamentale: la scelta tra giudice italiano e arbitrato estero è una questione di giurisdizione, non di competenza. Pertanto, lo strumento corretto per impugnare la decisione era l'appello ordinario, non il regolamento di competenza, rendendo l'impugnazione processualmente errata e quindi inefficace.
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