Un gruppo di debitori, fideiussori di una società, ha contestato un decreto ingiuntivo emesso da una banca per ingenti somme dovute su conti correnti. Essi lamentavano la genericità delle voci di addebito e il mancato rendiconto di titoli dati in pegno. La Corte d'Appello aveva parzialmente accolto le loro richieste, riducendo l'importo dovuto. La Cassazione ha dichiarato il ricorso dei debitori inammissibile. Ha ribadito che l'**approvazione tacita dell'estratto conto** preclude la possibilità di contestare in seguito la veridicità delle operazioni annotate. Le censure dei ricorrenti sono state ritenute troppo generiche o tardive, non rispettando i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso in Cassazione.
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