Un legale otteneva il dissequestro di una rilevante somma di denaro per conto di un cliente, ma ometteva di riversargliela, trattenendola e versandola in parte a un terzo estraneo. Il Consiglio Nazionale Forense irrogava la sospensione dall'esercizio della professione per tre anni, contestando sia l'illecita gestione del denaro sia il conflitto di interessi dell'avvocato. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto parzialmente il ricorso del professionista: la Corte ha chiarito che non ogni condotta infedele o illecita integra un conflitto di interessi, il quale presuppone un contrasto processuale, un doppio incarico o la violazione della segretezza a danno dell'assistito. La Suprema Corte ha dunque cassato la sanzione con rinvio per una nuova e corretta rideterminazione della pena disciplinare.
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