Orientamento della Cassazione
Su LexCED 283 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 88% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 10%
- Rigettato 2%
- Inammissibile 88%
- Altro 0%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 792%
- Penale Sez. 35%
- Penale Sez. 54%
Precedenti più richiamati
- Cass. S.U. 20798/2010in 6 provvedimenti
- Corte cost. 192/2007in 7 provvedimenti
- Cass. 33299/2016in 38 provvedimenti
- Cass. 35738/2010in 7 provvedimenti
- Cass. 43438/2010in 10 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'imputato ha forzato la porta allarmata di un istituto scolastico e ha scassinato un distributore automatico per rubare il denaro contenuto all'interno. I giudici di merito lo hanno condannato per furto pluriaggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli. La sentenza ha riconosciuto l'aggravante della recidiva specifica e reiterata, negando le circostanze attenuanti generiche. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando difetto di motivazione su entrambi i punti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'applicazione della recidiva è corretta quando le modalità del furto e i precedenti specifici rivelano una maggiore pericolosità sociale. Inoltre, la concessione delle attenuanti richiede elementi positivi concreti, del tutto assenti nel caso di specie. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Un uomo condannato per il reato di evasione ha contestato davanti ai giudici di legittimità la mancata esclusione della recidiva e la presunta omissione formale della sua contestazione nel capo di accusa. La Suprema Corte ha giudicato il ricorso del tutto inammissibile. I magistrati hanno confermato che la valutazione sulla sussistenza e sulla pericolosità del soggetto spetta esclusivamente ai giudici territoriali, i quali avevano correttamente valorizzato un precedente penale specifico divenuto definitivo nel 2022. I giudici hanno inoltre accertato che l'aggravante era stata formalmente addebitata a entrambi gli addebiti contestati. Di conseguenza, i giudici hanno convalidato la sanzione e hanno condannato l'imputato al pagamento delle spese legali del giudizio e al versamento di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende, rendendo definitiva l'applicazione della recidiva.
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Un uomo subisce una condanna a cinque anni di reclusione e a una multa per delitti collegati alle armi. La persona condannata contesta la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando unicamente la scorretta applicazione della recidiva. I giudici di merito avevano accertato numerosi precedenti penali nel quinquennio precedente, tra cui altri reati commessi con armi, evidenziando una chiara progressione criminale e un'elevata pericolosità sociale. La Suprema Corte giudica il ricorso del tutto generico, poiché la difesa non contesta in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata. I giudici confermano la legittimità della motivazione anche implicita sulla pericolosità dell'imputato. Di conseguenza, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha impugnato la condanna d'appello contestando l'applicazione della recidiva e la severità della sanzione. La difesa ha denunciato una carenza di motivazione nella quantificazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che i numerosi precedenti violenti dell'uomo dimostrano una persistente pericolosità e indifferenza verso le sentenze precedenti. Inoltre, la quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità dei giudici di merito, i quali non devono spiegare dettagliatamente ogni singolo parametro se la misura finale non supera la media edittale. L'Imputato deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha subito una condanna per furto pluriaggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento. La Corte di appello ha ridotto la pena, ma ha confermato l'aumento sanzionatorio per i precedenti penali. L'Imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione per contestare l'applicazione della recidiva, sostenendo che i giudici avessero valutato in modo errato il suo passato criminale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente a pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende. I giudici hanno chiarito che l'applicazione della recidiva richiede una disamina concreta della personalità del reo e dei suoi trascorsi giudiziari. La corte territoriale ha motivato adeguatamente la persistente inclinazione al delitto dell'autore.
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Un uomo condannato per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati ha contestato davanti alla Corte di Cassazione il trattamento sanzionatorio subito. La difesa chiedeva l'esclusione dell'aggravante e una riduzione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e privo di censure giuridiche concrete. I giudici di merito avevano già applicato la pena base al minimo edittale e aumenti minimi per la continuazione. Inoltre, l'applicazione della recidiva risultava pienamente giustificata dai numerosi precedenti penali dell'imputato e dalla sua spiccata pericolosità sociale. L'imputato perde la causa e deve pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato ha impugnato la sentenza d'appello davanti alla Corte di Cassazione contestando il trattamento punitivo ricevuto e, in particolare, la conferma dell'aumento di pena legato ai suoi precedenti penali. La difesa sosteneva che la decisione mancasse di una motivazione adeguata sul punto. I Supremi Giudici hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. La Corte d'appello ha interpretato correttamente la legge e ha motivato la scelta in modo logico e coerente, esaminando tutte le obiezioni del difensore. Di conseguenza, la valutazione dei fatti compiuta nel merito resta insindacabile. La pronuncia conferma così la piena validità della pena inflitta e sanziona l'imputato con il pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria alla cassa delle ammende per aver promosso una contestazione manifestamente infondata sull'applicazione della recidiva.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un imputato condannato per furto, il quale contestava la decisione della Corte d'appello riguardante l'applicazione della recidiva. L'imputato sosteneva che i giudici di merito avessero motivato in modo carente la maggiore pericolosità sociale derivante dai suoi trascorsi penali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici di secondo grado avevano chiarito la correlazione tra i reati pregressi e il nuovo furto, dimostrando una spiccata attitudine a delinquere. La Cassazione ha pertanto confermato integralmente la sentenza di condanna e ha disposto il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a carico dell'imputato.
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L'Imputata ha proposto ricorso contro la sentenza d'appello che confermava la sua condanna per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La difesa contestava espressamente la mancata esclusione dell'aggravante della reiterazione dei reati. I giudici di merito avevano accertato numerosi precedenti penali a carico della donna, ravvicinati nel tempo. I precedenti periodi di detenzione carceraria non avevano frenato la sua spinta criminale. La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso manifestamente infondato. L'applicazione della recidiva è corretta quando la nuova condotta esprime un'accresciuta pericolosità sociale e una tendenza costante a delinquere. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ha violato le prescrizioni frequentando persone con precedenti penali. La Corte di appello lo ha condannato a otto mesi di reclusione per violazione del codice antimafia, riconoscendo l'aggravante della recidiva qualificata. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando la mancanza di motivazione sull'applicazione della recidiva e sostenendo l'assenza di indici di concreta pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sentenza d'appello conteneva una motivazione logica ed esaustiva, avendo evidenziato come le pregresse condanne per evasione dimostrassero una costante e radicata insofferenza verso i provvedimenti giudiziari. L'interessato è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'imputato ha presentato ricorso per contestare l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, applicata per aver violato l'ordine di espulsione dal territorio dello Stato. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato concretamente la sua reale pericolosità sociale prima di aumentare la pena. La Corte di Cassazione ha respinto la doglianza dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato che l'uomo aveva già riportato precedenti condanne per il medesimo reato in un ristretto arco temporale. Inoltre, le modalità del nuovo arresto hanno confermato la piena indifferenza alle regole della convivenza civile. La Suprema Corte ha convalidato la decisione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato ha contestato il calcolo complessivo della condanna e l'applicazione della recidiva decisi dai giudici di merito. L'interessato sosteneva che la corte territoriale avesse omesso di scorporare l'aumento di pena per un illecito ormai dichiarato estinto e avesse applicato l'aggravante della ricaduta nel crimine in modo puramente automatico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno chiarito che il primo giudice aveva già assorbito l'aumento di un solo giorno riducendo la sanzione finale al minimo edittale consentito dal rito. Inoltre, i magistrati hanno verificato in concreto la rafforzata pericolosità sociale dell'autore, confermando la piena legittimità dell'aumento punitivo. L'imputato perde la causa e deve pagare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la motivazione posta a fondamento dell'applicazione della recidiva da parte dei giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sentenza di secondo grado ha illustrato con esaustività il progressivo incremento della condotta delittuosa del soggetto nel tempo, proseguita nonostante le precedenti condanne subite. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato l'aumento della pena e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per due episodi di furto e per l'utilizzo indebito di una carta bancomat. L'imputato contestava la mancata esclusione dell'aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, lamentando difetti di motivazione nella sentenza di secondo grado. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure. La sentenza di merito ha infatti motivato in modo corretto la pericolosità sociale dell'autore, evidenziando la pluralità degli illeciti e la stretta vicinanza cronologica con i precedenti penali. La decisione conferma la piena e legittima applicazione della recidiva, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, contestando il calcolo della pena e l'applicazione della recidiva. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero motivato adeguatamente la maggiore pericolosità sociale del reo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione impugnata, evidenziando che L'Imputato deteneva diverse sostanze, tra cui il crack, per oltre cento dosi ricavabili, e vantava numerosi precedenti penali specifici. Tali elementi dimostrano un'elevata capacità a delinquere e una precisa scelta di vita criminale. Di conseguenza, la Corte ha confermato la sanzione, condannando L'Imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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L'Imputato propone ricorso per Cassazione contro la sentenza d'appello, contestando la misura della pena e l'applicazione della recidiva. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità dei motivi proposti. I giudici confermano che la Corte di Appello ha motivato in modo esaustivo e coerente le ragioni dell'applicazione della recidiva, esprimendo un giudizio negativo sulla personalità del reo e sulla sua pericolosità sociale alla luce dei gravi precedenti penali. L'equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva risulta formulata correttamente secondo i criteri stabiliti dall'articolo 133 del codice penale. L'Imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la sentenza della Corte di Appello che confermava l'applicazione della recidiva nei suoi confronti. La difesa lamentava un presunto vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero spiegato a sufficienza i criteri adottati per aggravare la sanzione penale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'applicazione della recidiva era stata motivata con logica e chiarezza, evidenziando il precedente specifico dell'imputato e la sua maggiore capacità a delinquere. La Cassazione ha confermato integralmente la decisione impugnata, condannando l'Imputato alle spese legali e a un versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione contestando il calcolo della pena e l'applicazione della recidiva decisa nei gradi precedenti di giudizio. I giudici di merito avevano confermato l'aumento sanzionatorio valorizzando i precedenti penali storici e la presenza di condotte illecite più recenti, indicative di una spiccata propensione a delinquere. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché l'atto si limitava a riproporre le medesime censure già analizzate e correttamente respinte dalla Corte di Appello. I giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha presentato ricorso per contestare la sentenza di secondo grado che confermava la sua condanna penale. L'interessato censurava la quantificazione della pena e la contestata applicazione della recidiva. I giudici di merito hanno evidenziato che l'uomo ha commesso il nuovo reato pochi giorni dopo aver finito di scontare la pena precedente per un illecito analogo. La Corte di Cassazione ha respinto le doglianze e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di merito ha motivato la decisione in modo logico e coerente con la gravità del fatto e la personalità dell'autore. La Suprema Corte ha confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese legali insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un Lavoratore condannato per detenzione e spaccio di hashish. Il Tribunale di Livorno lo aveva condannato in giudizio abbreviato, riconoscendo attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. La Corte d'Appello di Firenze aveva ridotto la pena, ma confermato la responsabilità e l'Applicazione della recidiva. Il Lavoratore ha impugnato la sentenza lamentando vizi di motivazione e l'eccessività della pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della Corte d'Appello sull'Applicazione della recidiva ampia e persuasiva, basata sui precedenti e sulla "pervicacia nel delinquere" del Lavoratore. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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