La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca di un distacco e il conseguente rientro di un dirigente sindacale nella sua sede originaria non costituisce un "trasferimento" in senso tecnico. Pertanto, tale provvedimento non necessita del preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale. Tuttavia, resta possibile per il sindacato agire in giudizio per condotta antisindacale, ma a condizione di dimostrare l'intento discriminatorio o il concreto pregiudizio all'attività sindacale. Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso del sindacato, non ritenendo provata l'antisindacalità del provvedimento datoriale.
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