L'Imputato è stato condannato nei gradi di merito per il reato di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, per aver sottratto alla vittima quasi 10.000 euro tramite contanti e assegni. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la configurazione di tale aggravante. La Suprema Corte ha ricordato che la rilevante gravità del danno si valuta in base al valore oggettivo della somma o alle condizioni economiche della vittima. Poiché il motivo di ricorso sollevato non era manifestamente infondato, il ricorso è risultato ammissibile. Questa condizione ha consentito di rilevare la prescrizione del reato maturata nel corso del procedimento. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza agli effetti penali, ma ha confermato le statuizioni civili, salvaguardando il risarcimento e la provvisionale riconosciuti alla persona offesa.
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