Una società ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo che, essendo parzialmente illegittima, dovesse essere annullata integralmente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo il principio per cui in caso di illegittimità parziale, il giudice non deve procedere all'annullamento totale dell'atto, ma deve rideterminare la pretesa dovuta, annullando solo la parte infondata. Questa decisione sull'annullamento parziale della cartella si fonda sui principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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