LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Annullamento Contratto Per Dolo

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Annullamento contratto per dolo tra raggiri e fatture gonfiate
La Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla richiesta di un committente di ottenere l'annullamento contratto per dolo nei confronti dell'appaltatore incaricato della manutenzione del verde. Il committente contestava fatture gonfiate, lavorazioni mai eseguite ed errori nella contabilizzazione durante la fase esecutiva. I giudici hanno chiarito che le scorrettezze relative all'esecuzione delle prestazioni non invalidano l'accordo originario. L'annullamento per dolo richiede infatti raggiri capaci di viziare la volontà iniziale della parte nella stipula negoziale. Per contestazioni relative a importi sovrapprezzati durante la gestione del rapporto spetta eventualmente una richiesta risarcitoria o la rettifica dei compensi. La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso del committente, confermando le condanne al pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore e ponendo a suo carico le spese legali.
Continua »
Mente sul CV: l’azienda vince con l’annullamento contratto per dolo
Una lavoratrice, assunta come Maitre d'Hotel, impugna il licenziamento orale. L'azienda si difende sostenendo di essere stata ingannata da false dichiarazioni sulle qualifiche e le esperienze della dipendente. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo la validità dell'**annullamento contratto per dolo**. Poiché la lavoratrice non ha mai contestato le accuse di aver mentito, queste sono state considerate vere. L'inganno è stato ritenuto così grave da invalidare il contratto di lavoro fin dall'inizio, rendendo infondata qualsiasi pretesa legata al licenziamento. L'azienda ha quindi vinto la causa.
Continua »
Autrice paga per pubblicare: no all’annullamento contratto per dolo
Un'autrice ha chiesto l'annullamento del contratto per dolo contro la sua casa editrice, sostenendo di essere stata ingannata sulla natura 'a pagamento' dell'accordo e sulla mancata promozione dell'opera. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. I giudici hanno stabilito che non c'era stato alcun inganno, poiché il contratto menzionava chiaramente un contributo economico dell'autrice e non prevedeva specifici obblighi di promozione. Inoltre, la presenza di un avvocato durante le trattative rendeva inverosimile la tesi del raggiro. L'autrice ha quindi perso la causa e il contratto è rimasto valido.
Continua »