Il titolare di un autolavaggio sversava le acque reflue industriali nella fognatura pubblica senza la necessaria autorizzazione ambientale. Il Tribunale lo assolveva riconoscendo la particolare tenuità del fatto, poiché l'imputato aveva interrotto lo scarico durante il controllo e depositato vecchie analisi chimiche favorevoli. Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione, contestando la concessione del beneficio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza con rinvio. I giudici di legittimità hanno rilevato che i campionamenti risalivano a quattro anni prima del controllo e che lo stop agli scarichi era stato imposto dalle autorità, non deciso spontaneamente. Inoltre, l'imprenditore aveva già commesso in passato lo stesso reato, rendendo contraddittorio escludere l'abitualità della condotta illecita senza un'adeguata motivazione.
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