Un uomo sottoposto all'obbligo di dimora nel proprio comune è stato sorpreso dalle forze dell'ordine in un comune limitrofo. I giudici di merito lo hanno condannato per la violazione della sorveglianza speciale, respingendo la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa dei suoi precedenti per furto, rapina, lesioni e droga. La Corte di Cassazione ha confermato che la precedente custodia cautelare non fa decadere la misura di prevenzione, ma ha annullato la condanna con rinvio. La Suprema Corte ha chiarito che i precedenti penali per reati eterogenei non dimostrano un comportamento abituale e non impediscono automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
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