Il caso nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale per sanzioni stradali non pagate. Il Tribunale dichiara l'annullamento cartella di pagamento poiché i verbali originari non erano mai stati notificati, condannando il Comune e l'Agente della Riscossione a pagare le spese legali in solido. L'Agente ricorre in Cassazione, sostenendo di non avere colpe per la mancata notifica dell'ente creditore. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo che, in caso di annullamento cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto, l'Agente della Riscossione risponde delle spese di lite insieme all'ente impositore. Questo perché il cittadino è obbligato a fare causa all'Agente per bloccare l'esecuzione, applicando così il principio di causalità.
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