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An del credito

Definizione

Locuzione latina che si riferisce all'esistenza stessa del diritto di credito, a prescindere dalla sua quantificazione economica (il 'quantum').

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Accertamento del credito: scontro tra giudice civile e penale
Una società di costruzioni ha richiesto l'ammissione al passivo di un credito derivante da un contratto di appalto nei confronti di un'azienda confiscata. Il credito era però contestato e oggetto di un giudizio civile d'appello ancora pendente. Il Tribunale delle misure di prevenzione e la Corte d'appello civile sono entrati in conflitto sulla competenza a decidere. La Corte di Cassazione ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del giudice civile. La Corte ha stabilito che il giudice della prevenzione ha solo un potere di verifica cartolare sui crediti certi e non un generale potere di accertamento del credito quando questo sia ancora incerto o controverso nel suo fondamento o nel suo ammontare.
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Onere della prova del professionista: le fatture non bastano
Un ingegnere ha richiesto il pagamento di un compenso residuo a una cooperativa edilizia per la progettazione di alcuni alloggi. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per mancanza di prove concrete sull'effettiva consistenza dei lavori svolti. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che l'onere della prova del professionista non è assolto con la semplice presentazione di fatture o parcelle pro forma, trattandosi di documenti unilaterali. Il professionista che richiede il compenso deve dimostrare sia l'incarico sia l'esatta entità delle prestazioni eseguite. Di conseguenza, il ricorso del professionista è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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Assegno ad personam: la promozione lo annulla?
La Corte di Cassazione ha stabilito che un assegno ad personam, riconosciuto a due dipendenti pubblici con sentenza passata in giudicato, non può essere revocato a seguito di una successiva progressione verticale. La Corte ha respinto il ricorso di un'amministrazione pubblica, sottolineando che l'argomento della promozione doveva essere sollevato nel giudizio originario. Essendo la promozione avvenuta prima della sentenza che ha accertato il diritto, la questione è coperta dal giudicato e non più discutibile.
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