Un ingegnere ha richiesto il pagamento di un compenso residuo a una cooperativa edilizia per la progettazione di alcuni alloggi. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per mancanza di prove concrete sull'effettiva consistenza dei lavori svolti. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che l'onere della prova del professionista non è assolto con la semplice presentazione di fatture o parcelle pro forma, trattandosi di documenti unilaterali. Il professionista che richiede il compenso deve dimostrare sia l'incarico sia l'esatta entità delle prestazioni eseguite. Di conseguenza, il ricorso del professionista è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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