Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca dell'affidamento in prova nei confronti di un condannato. La decisione è scaturita dalle condotte persecutorie messe in atto dall'uomo contro la ex compagna del figlio. Tali comportamenti, ritenuti credibili dal Questore che aveva già emesso un ammonimento, sono stati giudicati incompatibili con il percorso di risocializzazione. Il condannato ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata valutazione della sua condotta complessivamente collaborativa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che anche un singolo comportamento grave può giustificare la revoca della misura alternativa. Di conseguenza, la revoca decorre dal primo atto persecutorio significativo (23 dicembre 2019) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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