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Ammissione Al Passivo Del Tfr

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ammissione al passivo del TFR: negata se versato all’INPS
Una lavoratrice ha richiesto l'ammissione al passivo del TFR maturato alle dipendenze di una società dichiarata fallita. Il giudice delegato ha riconosciuto solo la quota maturata fino al 2006, escludendo le somme successive regolarmente versate dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria dell'INPS. A seguito del rigetto dell'opposizione, la lavoratrice si è rivolta alla Corte di Cassazione. I Supremi Giudici hanno confermato la decisione dei giudici di merito: il regolare versamento delle somme al Fondo gestito dall'ente previdenziale estingue l'obbligazione della società datrice di lavoro. Di conseguenza, non sussiste alcun credito verso la procedura fallimentare e la richiesta di ammissione deve essere respinta.
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Ammissione al passivo del TFR: prova del debito o del saldo
Un lavoratore ha richiesto l'ammissione al passivo del TFR e delle retribuzioni arretrate nei confronti della società fallita, depositando la Certificazione Unica. Il Tribunale ha respinto la domanda relativa alla liquidazione, sostenendo che la Certificazione Unica attestava l'avvenuto pagamento e che l'ultima busta paga risultava priva di firma datoriale. Il dipendente ha impugnato il provvedimento, evidenziando l'assenza di una formale quietanza liberatoria. La Corte di Cassazione ha rilevato un contrasto sull'efficacia probatoria del documento fiscale prodotto dalla parte. Per chiarire se la Certificazione Unica dimostri il debito oppure l'integrale saldo, la Suprema Corte ha rimesso la decisione alla Prima Sezione Civile in pubblica udienza.
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Ammissione al passivo del TFR: paga il fallimento, non l’INPS
Un lavoratore ha impugnato l'esclusione di diversi crediti, tra cui il trattamento di fine rapporto e alcuni risarcimenti danni, dallo stato passivo del fallimento della propria azienda datrice di lavoro. Il Tribunale aveva escluso la quota di TFR ritenendo che il debitore fosse il Fondo Tesoreria dell'INPS. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso limitatamente a questa voce, stabilendo che il lavoratore ha pieno diritto all'ammissione al passivo del TFR anche per le quote maturate dopo il 2007 e non versate all'INPS. La Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro fallito conserva la responsabilità del debito. Le altre richieste di risarcimento sono state dichiarate inammissibili per difetti formali del ricorso. La causa è stata rinviata al Tribunale per ricalcolare le somme spettanti al lavoratore.
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