La Corte di Cassazione ha confermato che un ente ecclesiastico operante nel settore sanitario può essere qualificato come imprenditore commerciale qualora l'attività economica sia prevalente. Tale qualifica, derivante dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, impedisce all'ente di beneficiare della sospensione dei termini di pagamento previdenziale riservata agli enti non commerciali. La sentenza ribadisce che lo status di imprenditore commerciale rimane efficace fino a un'eventuale revoca definitiva, rendendo legittima l'ammissione al passivo dei crediti INPS comprensivi di sanzioni e interessi.
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