L'amministratore formale di una società fallita ha subito una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a causa della tenuta gravemente irregolare delle scritture contabili. L'imputato ha sostenuto di aver agito come semplice prestanome e che la gestione effettiva spettava a un amministratore di fatto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno confermato la piena responsabilità penale del rappresentante legale perché costui consegnava personalmente i documenti contabili incompleti e ignorava i solleciti del commercialista. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'amministratore alle spese legali e a un versamento pecuniario.
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