L'amministratrice formale di una società fallita e il padre, gestore di fatto, rispondevano di bancarotta e truffa. La donna aveva prelevato fondi aziendali per restituire presunti finanziamenti al padre e pagare debiti personali pregressi, nascondendo le scritture contabili. In un precedente giudizio, i due erano stati assolti dal reato di truffa sul piano penale, con ricorso della persona offesa limitato ai soli risarcimenti civili. La Corte di merito, nel giudizio di rinvio, dichiarava erroneamente prescritto il reato di truffa ormai estinto penalmente. La Suprema Corte ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione, ribadendo che rimborsare il socio finanziatore in pieno dissesto sottrae illecitamente risorse ai creditori. Inoltre, ha cancellato la prescrizione penale illegittima, mantenendo fermo l'obbligo di risarcire il danno civile patito dalla vittima.
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