L'Agenzia delle Dogane ha contestato a una società petrolifera il recupero di accise per l'anno 2012 relativo a cinque operazioni di rifornimento navale. L'amministrazione ha riscontrato una miscelazione non autorizzata di gasolio e olio combustibile, che ha reso indistinguibili i prodotti originari e ha generato un ammanco di carburante, ipotizzando un contrabbando. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, stabilendo che la miscelazione abusiva fa venir meno l'esenzione accise carburante se impedisce il controllo sulle quantità effettive e sulla destinazione d'uso. La Corte ha chiarito che il titolare del deposito fiscale risponde oggettivamente del tributo evaso in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo, cassando la sentenza d'appello favorevole alla contribuente.
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