La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso della parte civile relativo al reato di appropriazione indebita riguardante un autoveicolo. La persona offesa sosteneva che l'imputato si fosse appropriato del mezzo pur essendovi un'intestazione formale differente. I giudici hanno accertato che l'imputato aveva acquistato l'automobile con proprio denaro, ritirandola e detenendola fin dall'inizio come reale proprietario. Mancando il requisito essenziale dell'altruità del bene, il reato non sussiste. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso anche per la reiterazione dei motivi d'appello e per la tardività delle memorie difensive, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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