Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca del permesso premio precedentemente concesso a un detenuto. La concessione originaria era subordinata alla presenza di un volontario come accompagnatore. Tuttavia, l'indisponibilità del volontario ha modificato le condizioni di fatto poste alla base del beneficio. Il difensore ha proposto ricorso, sostenendo che la madre del detenuto avrebbe potuto sostituire il volontario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della decisione. I giudici hanno chiarito che i provvedimenti di sorveglianza sono adottati allo stato degli atti e possono essere revocati se mutano i presupposti di fatto. Inoltre, la madre è stata ritenuta non idonea a svolgere la necessaria funzione di controllo.
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