Un detenuto condannato all'ergastolo per omicidio aggravato e associazione mafiosa ha richiesto il permesso premio reati ostativi. Il Magistrato e il Tribunale di Sorveglianza hanno respinto l'istanza. Il condannato ha presentato ricorso per cassazione, evidenziando trent'anni di detenzione esemplare, il compimento di percorsi di studio universitario, la formale dissociazione dal clan e la propria indigenza economica. La Suprema Corte ha respinto definitivamente il ricorso. I giudici hanno chiarito che, anche a seguito delle recenti riforme, il detenuto non collaborante deve dimostrare il risarcimento alle vittime del reato o l'assoluta impossibilità oggettiva di adempiere. Inoltre, la condotta carceraria corretta e la mera dissociazione verbale non bastano: il richiedente deve allegare prove specifiche per escludere collegamenti attuali o pericoli di ripristino dei rapporti con la criminalità organizzata.
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