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Alea razionale

Definizione

Il rischio calcolato e consapevole che un investitore accetta stipulando un contratto finanziario. Per essere 'razionale', l'investitore deve essere stato messo in condizione di comprendere la natura e la misura del rischio assunto.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Nullità contratti derivati: la Banca deve restituire i milioni
Un'Azienda ha citato in giudizio un Istituto di Credito chiedendo la nullità contratti derivati di tipo Interest Rate Swap stipulati nel 2007. La controversia riguarda l'assenza nel contratto della formula di calcolo del mark to market e degli scenari probabilistici necessari per misurare il rischio effettivo. La Corte d'Appello ha confermato la nullità del contratto e condannato la Banca a restituire oltre quattro milioni e novecentomila euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca, stabilendo che la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo dell'alea rende indeterminato l'oggetto e viziata la causa del contratto. L'accordo finanziario deve garantire una misurabilità oggettiva del rischio.
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Contratto swap: la Cassazione e l’alea razionale
La Corte di Cassazione si pronuncia sulla validità di un contratto swap (IRS), rigettando il ricorso di una società agricola contro un istituto di credito. La Corte chiarisce che la validità di un contratto swap si fonda sul concetto di 'alea razionale', ovvero sulla consapevolezza del rischio da parte dell'investitore. Anche in assenza di scenari probabilistici espliciti, il contratto è valido se il cliente ha ricevuto informazioni sufficienti a comprendere la rischiosità dell'operazione, come la classe di rischio e il potenziale range di perdita. Le lievi discrasie tra il derivato e il finanziamento sottostante non sono state ritenute sufficienti a invalidare la sua funzione di copertura.
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Contratti derivati: nullità senza Mark to Market
Una società ha contestato la validità di alcuni contratti derivati (swap) stipulati con un istituto bancario, lamentando l'assenza di elementi essenziali come il Mark to Market (MtM) e gli scenari probabilistici. Dopo un lodo arbitrale e una sentenza d'appello favorevoli alla banca, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che l'indicazione del MtM e degli scenari di rischio non sono meri obblighi informativi, ma requisiti strutturali per la validità dei contratti derivati, in quanto definiscono l'alea razionale del negozio. La loro assenza rende il contratto nullo per indeterminatezza dell'oggetto e difetto di causa.
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