La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale poiché presentato personalmente dall'imputata e non sottoscritto da un avvocato cassazionista, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. La Corte ha ribadito che la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'apposito albo speciale è un requisito formale indispensabile, la cui mancanza comporta l'inammissibilità dell'atto e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »