La Corte di Cassazione ha stabilito che la decorrenza della pensione di vecchiaia, in caso di opzione per il computo dei contributi versati in altre gestioni nella Gestione Separata, è fissata alla data della domanda amministrativa e non al raggiungimento dell'età pensionabile. La scelta del lavoratore di avvalersi di tale facoltà è il momento costitutivo del diritto alla pensione unificata, rendendo irrilevante la data di maturazione dei requisiti anagrafici. La Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, cassando la precedente sentenza della Corte d'Appello.
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