Un individuo, condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante contestata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la valutazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Se la motivazione è logica e coerente, come nel caso di specie, non è sindacabile in sede di legittimità.
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