L'Imputato è stato condannato per cessione di cocaina, porto d'armi ed estorsione. Ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del divieto di bis in idem, sostenendo di essere già stato assolto in un precedente giudizio per fatti analoghi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il divieto di bis in idem opera solo quando vi è un'identità storico-naturalistica tra il fatto già giudicato e quello nuovo. Nel caso specifico, le nuove contestazioni derivavano da indagini e intercettazioni distinte, riguardanti episodi specifici e diversi da quelli del precedente processo. La Cassazione ha confermato anche l'aggravante dell'ingente quantitativo di droga e la corretta valutazione delle intercettazioni da parte dei giudici di merito, condannando l'Imputato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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