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Aggravante dell'ingente quantitativo

Definizione

Aumento di pena previsto dalla legge quando la quantità di droga detenuta o trasportata supera soglie di particolare gravità.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Auto truccata e aggravante dell’ingente quantitativo: confermata
Un conducente trasportava quasi trentacinque chilogrammi di cocaina nascosti in un doppiofondo ricavato all'interno della propria auto. I giudici di merito lo hanno condannato per traffico illecito riconoscendo l'aggravante dell'ingente quantitativo. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che l'uomo ignorasse il peso effettivo del carico e che mancasse la consapevolezza soggettiva richiesta dalla legge penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha confermato che il ruolo di corriere fidato, il valore milionario della merce e le particolari cautele adottate per modificare la vettura escludono la buona fede dell'imputato. Tali elementi provano la piena consapevolezza del trasporto o quantomeno una gravissima colpa nell'ignorarlo. Il ricorrente deve quindi scontare la pena con l'aggravante e pagare una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Misure cautelari nel traffico di droga: ricorso inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso di un imputato contro le **misure cautelari nel traffico di droga**. L'imputato era in custodia in carcere per associazione finalizzata al traffico e acquisto di ingente quantitativo di stupefacenti. Il suo ricorso contestava l'aggravante dell'ingente quantitativo e l'esistenza delle esigenze cautelari. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché la contestazione dell'aggravante non avrebbe modificato la legittimità della misura cautelare. Ha respinto il secondo motivo, ritenendolo generico e ben motivate le esigenze di prevenzione e il rischio di recidiva, data la professionalità dell'imputato e i suoi legami criminali. L'imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione.
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Divieto di bis in idem: quando la nuova prova batte l’assoluzione
L'Imputato è stato condannato per cessione di cocaina, porto d'armi ed estorsione. Ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del divieto di bis in idem, sostenendo di essere già stato assolto in un precedente giudizio per fatti analoghi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il divieto di bis in idem opera solo quando vi è un'identità storico-naturalistica tra il fatto già giudicato e quello nuovo. Nel caso specifico, le nuove contestazioni derivavano da indagini e intercettazioni distinte, riguardanti episodi specifici e diversi da quelli del precedente processo. La Cassazione ha confermato anche l'aggravante dell'ingente quantitativo di droga e la corretta valutazione delle intercettazioni da parte dei giudici di merito, condannando l'Imputato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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Ingente quantitativo stupefacenti: la soglia minima
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di merito che aveva escluso l'aggravante dell'ingente quantitativo stupefacenti. La Corte ha ribadito che, per le droghe leggere, la soglia si considera superata oltre i 2 kg di principio attivo, anche in assenza di perizia, quando i dati probatori sono evidenti. La motivazione del giudice di primo grado è stata ritenuta illogica per non aver considerato la massiccia quantità di sostanza pura detenuta dall'imputato.
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Astensione avvocati rito camerale: quando è inutile
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per detenzione di stupefacenti, chiarendo che l'adesione del difensore a uno sciopero di categoria è irrilevante. La richiesta di rinvio è stata respinta perché l'astensione avvocati rito camerale non partecipato non ha effetti, dato che la presenza fisica del legale non è richiesta. La Corte ha inoltre confermato la correttezza dell'aggravante dell'ingente quantitativo.
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