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Agevolazioni Fiscali Sisma

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Agevolazioni fiscali sisma: sgravi automatici contro vincoli UE
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato l'annullamento parziale di una cartella esattoriale a carico di una cooperativa sociale. L'ente riteneva di poter chiudere i propri debiti tributari versando solo il 10 per cento delle somme dovute, invocando i benefici per il terremoto del 1990 in Sicilia. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio. I giudici hanno chiarito che le agevolazioni fiscali sisma non operano in automatico per chi svolge attività economica. Anche le cooperative sociali possono rientrare nella nozione europea di impresa. Il giudice di merito deve accertare in concreto se l'attività sia economica e se l'aiuto rispetti i tetti del regime de minimis o copra danni diretti accertati, senza comportare sovra-compensazioni vietate dall'Unione Europea.
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Agevolazioni fiscali sisma: Diritto concesso ma con il limite UE
Un contribuente, professionista, si oppone a una cartella di pagamento per vecchie imposte, invocando le agevolazioni fiscali sisma previste per i residenti in Molise. L'Agenzia delle Entrate negava l'applicabilità del beneficio. La Cassazione riconosce il diritto del contribuente ad accedere alla definizione agevolata, poiché il suo debito è diventato definitivo nel periodo di sospensione dei versamenti. Tuttavia, la Corte precisa che tali benefici costituiscono Aiuti di Stato. Di conseguenza, ha rinviato il caso al giudice precedente per verificare se il beneficio, concesso a un professionista (equiparato a un'impresa per il diritto UE), rispetti i limiti europei, in particolare la soglia 'de minimis'. La vittoria del contribuente è quindi solo parziale e subordinata a questa verifica.
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Agevolazioni fiscali sisma: no a riduzione su accertati
Un professionista, a seguito di un avviso di accertamento fiscale basato su indagini bancarie, ha impugnato l'atto sostenendo di aver perso la documentazione contabile a causa del sisma del 2009 e di aver diritto alle relative agevolazioni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un importante principio di diritto: le agevolazioni fiscali sisma, come la riduzione del 60%, si applicano esclusivamente ai tributi già dichiarati e sospesi per l'emergenza, non a quelli emersi da un successivo accertamento per evasione. La Corte ha confermato che l'onere di giustificare i movimenti bancari resta a carico del contribuente.
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