Un istituto di credito ha contestato la revocabilità di pagamenti ricevuti da una società, poi fallita, sostenendo che fossero coperti da un fido. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della banca inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha stabilito che la banca non ha fornito una prova certa dell'esistenza del fido, elemento cruciale in un'azione di revocatoria fallimentare. Le prove presentate sono state ritenute troppo generiche e insufficienti a superare la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza della società da parte della banca.
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