Un Dirigente di una holding industriale ha impugnato il rifiuto di rimborso dell'imposta addizionale del 10% applicata sulla sua retribuzione variabile. Il contribuente sosteneva che la sua azienda, non essendo un intermediario finanziario rivolto al pubblico, non rientrasse nel settore finanziario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che l'addizionale bonus e stock options si applica anche ai dirigenti di holding industriali. Secondo i giudici, il concetto di settore finanziario va inteso in senso ampio e socio-economico, includendo tutti i soggetti le cui decisioni speculative sulle partecipazioni societarie possono destabilizzare i mercati. Di conseguenza, la trattenuta fiscale operata dal sostituto d'imposta è legittima e il rimborso è stato definitivamente negato.
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