Una struttura sanitaria privata ha chiesto il pagamento delle prestazioni erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale, contestando l'applicazione di uno sconto tariffario da parte dell'Azienda Sanitaria Locale. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha ribaltato la decisione sollevando d'ufficio la mancanza di prova sull'accreditamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della struttura, stabilendo che sull'esistenza dei contratti e sull'accreditamento strutture sanitarie si era formato il giudicato interno, poiché l'ente pubblico non li aveva contestati in appello. Inoltre, i giudici di secondo grado hanno errato nel sollevare la questione d'ufficio senza garantire il contraddittorio e senza consentire alle parti di presentare nuove prove a difesa. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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