Un lavoratore ha richiesto l'erogazione dell'incentivo all'esodo previsto da un accordo sindacale aziendale dopo la chiusura di una sede operativa. Tuttavia, la Corte ha accertato che il dipendente aveva stipulato un accordo individuale separato e autonomo con la società per facilitare la sua assunzione presso un nuovo datore di lavoro. Tale intesa privata prevedeva la rinuncia al trasferimento e la cessazione anticipata del rapporto. La Cassazione ha confermato che l'esistenza di questo patto autonomo esclude l'applicazione automatica dei benefici collettivi, dichiarando il ricorso inammissibile poiché volto a una revisione dei fatti già accertati nei gradi di merito.
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