Definizione
Un'intesa raggiunta tra le parti di una controversia per porre fine alla lite, evitando una pronuncia del giudice. Nel diritto tributario, permette di definire la pretesa fiscale con il consenso del contribuente e dell'amministrazione.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 63 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 58% dei casi il giudizio si è estinto.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 5%
- Rigettato 12%
- Inammissibile 8%
- Estinto 58%
- Altro 17%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 575%
- Civile Sez. Lavoro20%
- Civile Sez. 15%
Precedenti più richiamati
- Cass. 25270/2011in 4 provvedimenti
- Cass. 15471/2017in 4 provvedimenti
- Cass. 13636/2015in 5 provvedimenti
- Cass. 14782/2018in 4 provvedimenti
- Cass. 28319/2017in 3 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una società a responsabilità limitata per il recupero di maggiori imposte Ires sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali. La società ha impugnato l'atto contestando il calcolo del reddito imponibile e sostenendo la presenza di pregresse rinunce a finanziamenti infruttiferi. Dopo alterne decisioni nei primi due gradi di giudizio, la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Prima della discussione in camera di consiglio, le parti hanno raggiunto un accordo formale fuori udienza. La società ha pagato l'importo concordato e l'ufficio finanziario ha depositato l'intesa. I giudici supremi hanno accertato il perfezionamento della conciliazione tributaria, dichiarando l'estinzione definitiva del processo per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione totale delle spese di lite tra le parti ed escludendo l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
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La società concessionaria di un porto turistico ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'amministrazione comunale richiedeva il versamento dell'imposta municipale per l'anno 2016. I giudici di merito hanno confermato la debenza del tributo, chiarendo che il concessionario dell'area demaniale marittima riveste la qualifica di soggetto passivo e che la classificazione catastale degli immobili esclude esenzioni fiscali. Giunta la causa dinanzi alla Corte di Cassazione, le parti hanno congiuntamente richiesto una sospensione del giudizio: a seguito di una precedente intesa su altre vertenze tariffarie, è infatti emersa la volontà di definire bonariamente l'intero contenzioso riguardante l'IMU su aree portuali e le tasse sui rifiuti. Accogliendo l'istanza congiunta di rinvio, la Suprema Corte ha sospeso la decisione sul ricorso disponendo il rinvio a nuovo ruolo per permettere il perfezionamento della transazione.
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Una società ha impugnato la sentenza che definiva ritorsivo il licenziamento di un dipendente. Durante il giudizio di secondo grado, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale. La Corte d'Appello ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, riformando la decisione di primo grado e disponendo la compensazione delle spese come concordato.
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Un proprietario e una società lamentavano errori in un frazionamento e difformità nella realizzazione di una strada, derivanti da un precedente **accordo conciliativo** con un'altra società. Chiedevano l'accertamento del diritto su una striscia di terreno e il ripristino della strada. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto in gran parte le loro richieste. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni precedenti. I ricorrenti non hanno dimostrato errori nell'interpretazione dell'accordo né vizi procedurali tali da giustificare un riesame dei fatti.
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Un gruppo di Lavoratori ha chiesto alla Corte di Cassazione la correzione di un errore materiale in una precedente sentenza. Questa sentenza conteneva inesattezze sui nomi dei Lavoratori e sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere per alcuni di essi, che in realtà non avevano firmato accordi conciliativi con le Aziende. La Corte non ha corretto immediatamente gli errori. Ha invece ordinato ai Lavoratori di notificare formalmente la richiesta di correzione errore materiale alle Aziende entro sessanta giorni. La decisione finale è stata rinviata, evidenziando l'importanza del rispetto delle procedure di notifica.
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L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una Contribuente la tassazione dei proventi derivanti da un brevetto industriale. L'ufficio ha inizialmente riqualificato le somme ricevute come redditi diversi anziché proventi da opera dell'ingegno, sostenendo che il brevetto appartenesse esclusivamente al Convivente. La vicenda è arrivata davanti alla Corte di Cassazione. Prima della decisione definitiva, le parti hanno formalizzato un accordo conciliativo tributario ai sensi della legge sul contenzioso fiscale. Il Fisco ha riconosciuto la donna quale co-inventrice dell'opera, applicando la tassazione agevolata sui redditi da lavoro autonomo per la sua quota del cinquanta per cento e la tassazione ordinaria sulla quota restante ceduta dal partner. L'intesa ha previsto anche la riduzione delle sanzioni. A seguito dell'intesa, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese legali.
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Un lavoratore ha sottoscritto un accordo conciliativo con la propria cooperativa datrice di lavoro cedente per saldare retribuzioni arretrate e trattamento di fine rapporto. Nello stesso patto, il dipendente accettava di rinunciare a far valere la responsabilità solidale cessionaria a condizione che la cedente pagasse le rate pattuite. A seguito del mancato pagamento del debito da parte della società cedente, il lavoratore ha ottenuto la risoluzione del patto conciliativo. La Corte di Cassazione ha confermato che l'inadempimento del cedente annulla l'intero accordo, ripristinando in pieno la responsabilità solidale cessionaria. La nuova società cessionaria deve quindi pagare integralmente gli stipendi e il trattamento di fine rapporto non corrisposti.
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La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società concorrente che pretendeva di utilizzare la propria denominazione sociale contenente un cognome celebre, interferendo con la tutela del marchio notorio di una nota casa di moda. I giudici hanno confermato che l'uso del nome all'interno della denominazione sociale non è consentito se genera confusione nel pubblico o se permette di trarre un ingiusto vantaggio dalla notorietà del marchio altrui. La Corte ha valorizzato l'accordo conciliativo precedentemente firmato tra le parti, che limitava l'uso del segno sul web e sui prodotti, stabilendo che le norme sulla trasparenza informativa non possono giustificare un agganciamento parassitario alla reputazione altrui. Di conseguenza, la società concorrente ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento contro Il Contribuente, contestando discrepanze tra le prestazioni reali e le note proforma, oltre a fatture intestate allo studio associato per attività personali. Dopo la decisione sfavorevole in appello, Il Contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Durante il giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo tributario per risolvere la pendenza. L'Agenzia delle Entrate ha quindi depositato l'atto di conciliazione chiedendo l'estinzione del processo. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Un lavoratore ha ottenuto nei primi gradi di giudizio il riconoscimento del diritto all'inquadramento come operatore di esercizio, con mansioni compatibili con la sua salute, e la condanna dell'Azienda al pagamento delle differenze retributive. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione. Durante il giudizio di legittimità, le parti hanno firmato un accordo conciliativo per risolvere la controversia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, proprio in conseguenza della firma di tale accordo conciliativo. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato poiché l'inammissibilità è sopravvenuta alla presentazione del ricorso.
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Un'azienda impugna la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento di un dipendente, ordinandone la reintegrazione. Nelle more del giudizio di Cassazione, le parti firmano un accordo conciliativo per chiudere la lite. L'azienda deposita quindi la rinuncia al ricorso, che però non viene formalmente notificata al lavoratore. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, proprio a causa della firma dell'accordo conciliativo. Non potendo dichiarare l'estinzione formale del processo per vizio di notifica della rinuncia, la Corte chiude comunque il caso senza applicare la sanzione del raddoppio del contributo unificato, poiché l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria.
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Una lavoratrice ottiene in appello la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegra e risarcimento. L'azienda propone ricorso in Cassazione ma, nelle more del giudizio, le parti firmano un accordo conciliativo. L'azienda deposita la rinuncia al ricorso, che tuttavia non viene notificata alla lavoratrice. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, poiché l'accordo transattivo ha risolto la lite. I giudici escludono l'estinzione formale per vizio di notifica della rinuncia, ma confermano che l'accordo fa venir meno l'utilità della decisione. Infine, viene escluso il raddoppio del contributo unificato, non applicabile in caso di inammissibilità sopravvenuta.
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L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento IRES nei confronti di una società, contestando l'indebita deduzione di costi e riducendo le perdite fiscali utilizzabili. Dopo i primi due gradi di giudizio, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo per risolvere consensualmente la controversia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio tra le parti e ponendo fine alla lite tributaria senza necessità di una decisione sul merito.
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Due società collegate impugnavano un avviso di accertamento relativo alla deducibilità di erogazioni liberali a un'associazione e alle quote di trattamento di fine mandato dell'amministratore. Durante il giudizio in Cassazione, le parti hanno depositato un accordo conciliativo nel contenzioso tributario ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 546/1992, accettato dall'Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte ha preso atto dell'intesa e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese processuali. La decisione esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una definizione consensuale della lite.
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L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un contribuente alcune detrazioni per risparmio energetico tramite controllo formale. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la controversia è giunta in Cassazione. Nelle more del giudizio, le parti hanno firmato un accordo conciliativo ai sensi della normativa sul contenzioso tributario, riducendo le sanzioni. La Suprema Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, confermando che l'accordo conciliativo si perfeziona con la sola firma delle parti, senza necessità del preventivo pagamento della prima rata o della presentazione di garanzie. Le spese di giudizio sono state compensate.
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L'Agenzia delle Entrate ha escluso la detrazione risparmio energetico per alcuni contribuenti che avevano effettuato lavori di ristrutturazione con ampliamento di un edificio. L'ufficio riteneva che l'ampliamento escludesse il beneficio fiscale. Dopo le decisioni dei giudici di merito, la controversia è giunta in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione della Suprema Corte, i contribuenti e l'amministrazione finanziaria hanno sottoscritto un accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 546/1992, che ha definito interamente la lite con la riduzione delle sanzioni. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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L'amministrazione finanziaria ha contestato a una società estera un credito IVA relativo all'anno 2009, recuperando oltre settecentomila euro per presunte operazioni non fatturate. Dopo le decisioni favorevoli alla contribuente nei primi due gradi di giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, depositando la relativa istanza firmata. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo l'estinzione del processo e stabilendo che le spese di lite restino a carico di chi le ha anticipate.
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Una società estera ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008. Dopo i primi gradi di giudizio favorevoli al fisco, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo amichevole ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 546 del 1992. L'Avvocatura dello Stato ha depositato l'accordo firmato da entrambi i soggetti, chiedendo la chiusura della controversia. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'intesa e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo l'estinzione del giudizio e stabilendo che le spese processuali rimangano a carico di chi le ha anticipate.
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Uno spedizioniere doganale, agendo come rappresentante indiretto, ha subito un accertamento per sottofatturazione di merce importata. L'Agenzia delle Dogane ha recuperato dazi e IVA e ha imposto una pesante sanzione. Dopo un lungo iter giudiziario, mentre il caso era pendente in Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo. L'azienda ha pagato l'importo concordato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione materia del contendere, estinguendo il processo perché la lite era stata integralmente risolta tra le parti. La decisione finale ha quindi preso atto dell'accordo, senza entrare nel merito della questione originaria.
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Un'azienda alberghiera impugna un avviso di pagamento della TARI emesso dal Comune, ritenendolo illegittimo. La controversia arriva fino alla Corte di Cassazione. Tuttavia, durante il processo, le parti trovano un accordo bonario, risolvendo tutte le loro pendenze. L'azienda comunica l'avvenuta conciliazione alla Corte, che di conseguenza dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sentenza sancisce la cessazione della materia del contendere, stabilendo che, a causa dell'accordo, non esiste più un conflitto da risolvere e compensa le spese legali tra le parti.
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