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Accesso Alla Semilibertà

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Accesso alla semilibertà: il carcere già scontato conta nel cumulo
Un detenuto condannato a una pena complessiva di diciotto anni di reclusione ha richiesto l'accesso alla semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato la richiesta inammissibile, ritenendo non ancora scontata la quota dei due terzi di pena necessaria in presenza di reati ostativi. Il giudice di merito ha però calcolato il tempo espiato partendo solo dall'inizio dell'ultimo periodo di detenzione continua, ignorando oltre quattro anni e otto mesi già scontati tra carcere preventivo e liberazione anticipata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato e ha annullato la decisione. Il periodo di detenzione già riconosciuto nel provvedimento di cumulo deve sempre sommarsi alla pena scontata successivamente.
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Accesso alla semilibertà: il calcolo tra reato comune e ostativo
Un detenuto condannato a una pena complessiva di quindici anni di reclusione ha chiesto la misura alternativa della semilibertà. Il cumulo comprendeva un reato ostativo di seconda fascia (estorsione aggravata) e reati comuni. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta applicando la soglia dei due terzi sull'intera pena unificata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto e ha annullato il provvedimento. La Suprema Corte ha stabilito che, per valutare l'accesso alla semilibertà in caso di cumulo eterogeneo, il giudice deve sciogliere virtualmente il cumulo: occorre sommare i due terzi della pena inflitta per il reato ostativo e la metà della pena inflitta per i reati comuni, confrontando tale totale con il periodo complessivamente espiato.
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Ergastolo e reati ostativi: stop all’accesso alla semilibertà
Il Condannato, condannato all'ergastolo e a un'ulteriore pena di otto anni per reati ostativi, ha richiesto l'accesso alla semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda, ritenendo che il termine di venti anni di espiazione previsto per l'ergastolo decorra solo dopo aver interamente scontato la pena per i reati ostativi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, in caso di cumulo di pene, lo scioglimento del cumulo impedisce di conteggiare il periodo del reato ostativo ai fini del calcolo per l'accesso alla semilibertà. Di conseguenza, il calcolo dei venti anni inizia solo dal giorno in cui termina l'espiazione della pena per il reato ostativo. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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