L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento per il recupero di imposte non dichiarate relative a capitali detenuti in Svizzera. I dati provenivano dalla celebre documentazione bancaria sottratta all'estero. Le contribuenti hanno contestato la validità dell'atto, sostenendo l'inutilizzabilità delle informazioni acquisite in modo illecito e la violazione del diritto di difesa. Una delle due contribuenti ha estinto la propria posizione aderendo alla pace fiscale, mentre il giudizio è proseguito per l'altra. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della pretesa fiscale, stabilendo la piena validità dell'accertamento tributario lista Falciani. Nel processo tributario, infatti, le prove atipiche e gli elementi indiziari acquisiti tramite cooperazione internazionale sono utilizzabili anche se originati da violazioni del segreto bancario, spettando al contribuente l'onere di smentire le risultanze emerse.
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