Una società importatrice ha impugnato un accertamento doganale che revocava l'esenzione daziaria per merci provenienti dal Bangladesh, a causa dell'invalidità del certificato di origine. La società lamentava che l'amministrazione avesse utilizzato prove raccolte senza le garanzie del codice di procedura penale, nonostante fossero emersi indizi di reato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena utilizzabilità delle prove nel processo tributario anche se acquisite in modo irrituale. I giudici hanno chiarito che le garanzie penali si applicano solo ai fini della legge penale. Nel processo tributario, infatti, vale il principio del libero convincimento e dell'autonomia dei procedimenti, con l'unico limite del rispetto dei diritti costituzionali fondamentali.
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