Definizione
Uno strumento procedurale che permette all'Agenzia delle Entrate di emettere un avviso di accertamento basato su elementi specifici e segnalazioni, senza dover effettuare una verifica fiscale completa e generale sulla posizione del contribuente.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 53 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 52% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 42%
- Rigettato 52%
- Estinto 6%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 592%
- Civile Sez. 68%
Precedenti più richiamati
- Cass. 28681/2019in 22 provvedimenti
- Cass. 27323/2014in 10 provvedimenti
- Cass. 27788/2020in 13 provvedimenti
- Cass. 8406/2018in 17 provvedimenti
- Cass. 2761/2009in 6 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'Agenzia delle Entrate ha notificato a un contribuente un avviso per redditi illeciti nel dicembre 2016 relativi all'anno d'imposta 2007, invocando il raddoppio dei termini di accertamento per reati tributari e integrando un precedente atto notificato pochi mesi prima. Il contribuente ha contestato la decadenza temporale del Fisco e l'assenza di elementi nuovi sopravvenuti a supporto della seconda richiesta fiscale. I giudici di secondo grado hanno dato ragione all'Amministrazione Finanziaria, ma la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio. La Suprema Corte ha chiarito che il Fisco non può allungare i termini senza verificare il legame storico con la tempestiva denuncia originaria, né può qualificare a posteriori il primo controllo come parziale senza esaminare i documenti.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di alcuni contribuenti contro l'Agenzia delle Entrate. I contribuenti contestavano gli avvisi di accertamento parziale IVA e imposte dirette, ritenendo che la loro società avesse svolto regolare attività d'impresa. La Cassazione ha confermato la legittimità dell'accertamento parziale IVA e imposte dirette, anche se avviato dallo stesso ufficio fiscale. Ha ribadito che l'onere della prova di un pregiudizio spetta al contribuente e che i motivi del ricorso devono essere specifici. Il ricorso è stato rigettato, in quanto la società non svolgeva attività imprenditoriale effettiva. I contribuenti hanno perso e devono pagare le spese legali.
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La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due contribuenti contro un accertamento fiscale per II.DD. e IVA 2005. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la sostanziale assenza di attività imprenditoriale effettiva della loro società. I contribuenti lamentavano vizi di motivazione e violazioni procedurali. La Cassazione ha confermato la legittimità dell'accertamento parziale, ribadendo che l'onere della prova spetta al contribuente e che i ricorsi devono essere autosufficienti. La sentenza ha quindi validato le pretese fiscali, sottolineando la mancanza di una reale attività d'impresa.
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La Cassazione ha chiarito le regole sull'accertamento parziale bancario. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società e ai suoi soci maggiori redditi basandosi su movimenti bancari ingiustificati in un conto cointestato. Il giudice di merito aveva ridotto l'accertamento, attribuendo il 50% alla moglie del socio. La Suprema Corte ha annullato questa decisione. Ha ribadito che la cointestazione di un conto non esonera il contribuente dall'onere di fornire prova analitica e specifica che i versamenti non sono legati all'attività d'impresa. La sola possibilità di altre fonti di reddito per il cointestatario non basta a superare la presunzione legale.
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L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una grande società il mancato versamento di oltre 38 milioni di euro tra IRES e IRAP. Il Fisco riteneva errato il calcolo dell'imposta sostitutiva del 4% per l'affrancamento saldo attivo di rivalutazione. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'aliquota andava calcolata sul valore lordo della riserva e non su quello al netto dell'imposta di rivalutazione già versata. Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Regionale hanno dato ragione alla contribuente, annullando l'avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha confermato l'operato della società, rigettando il ricorso del Fisco e stabilendo che la base imponibile per l'affrancamento della riserva include solo la somma netta iscritta a bilancio.
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L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una Società e ai suoi Soci maggiori redditi non dichiarati, basandosi su movimentazioni bancarie ingiustificate presenti su un conto cointestato. La Commissione Tributaria Regionale aveva ridotto l'accertamento, ritenendo che parte dei fondi potesse provenire da altre fonti non legate all'attività d'impresa. La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso dell'Agenzia, ha chiarito i principi sull'onere della prova nell'ambito dell'accertamento parziale basato su dati bancari. Ha stabilito che il contribuente deve fornire una prova analitica e non generica per dimostrare l'estraneità delle movimentazioni ai fatti imponibili. La sentenza precedente è stata annullata e rinviata per un nuovo esame.
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L'Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento a una società di persone e ai suoi soci a seguito di un controllo fiscale formalizzato in un processo verbale di constatazione. L'amministrazione finanziaria ha contestato maggiori imposte dirette, IRAP e IVA mediante accertamento parziale con metodo analitico-induttivo. La società e uno dei soci hanno impugnato gli atti, sostenendo che l'accertamento parziale richiedesse prove certe e documentali e non semplici presunzioni. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno confermato la legittimità della pretesa erariale. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che l'accertamento parziale costituisce uno strumento procedurale rapido che può fondarsi legittimamente su presunzioni semplici, ponendo a carico del contribuente l'onere della prova contraria in sede contenziosa.
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L'Agenzia delle Entrate ha emesso un secondo avviso di accertamento per l'anno 2008 nei confronti di una società di costruzioni, contestando ricavi non dichiarati per oltre 660.000 euro, mascherati da prestiti a una consorella agricola. La società ha impugnato l'atto, evidenziando che il fisco aveva già esaminato gli stessi conti in un precedente controllo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che un accertamento integrativo non può fondarsi su documenti già noti all'amministrazione finanziaria fin dall'inizio. Il fisco deve dimostrare la sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi per poter emettere un secondo atto impositivo sulla stessa annualità, a tutela del diritto di difesa del contribuente. Inoltre, l'assoluzione in sede penale, pur non vincolante, può essere liberamente valutata dal giudice tributario come prova a favore del contribuente.
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L'Azienda ha impugnato un avviso di accertamento per maggiore IVA e sanzioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che per i tributi europei come l'IVA il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio. La sua omissione rende nullo l'atto se il contribuente dimostra che la sua partecipazione preventiva non sarebbe stata inutile (prova di resistenza). Inoltre, i giudici hanno chiarito che l'IVA e l'imposta sugli intrattenimenti sono autonome: l'Azienda può legittimamente optare per il regime ordinario IVA anche tramite comportamenti concludenti, senza che ciò sia ostacolato dalle regole della diversa imposta sugli intrattenimenti. La sentenza di secondo grado è stata quindi cassata con rinvio.
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L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di calzature la deduzione di diverse spese, tra cui costi per alberghi e ristoranti, ritenendo non dimostrata l'inerenza dei costi deducibili. Ha inoltre ricalcolato l'agevolazione Dual Income Tax e contestato la mancata capitalizzazione di alcune spese di manutenzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che l'accertamento parziale basato sulle segnalazioni della Guardia di Finanza è pienamente valido. Inoltre, spetta sempre al contribuente dimostrare l'effettiva inerenza dei costi deducibili con documenti di supporto, non bastando la sola esibizione delle fatture. Infine, per il calcolo dell'agevolazione Dual Income Tax, il moltiplicatore si applica solo dopo aver sottratto l'incremento dei valori mobiliari. La causa è stata rinviata per un nuovo giudizio.
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Una società immobiliare rinegoziava un mutuo e successivamente definiva un verbale di constatazione tramite accertamento con adesione limitatamente a compensi degli amministratori. Successivamente, chiedeva il rimborso dell'Ires per la mancata deduzione degli interessi passivi sul mutuo rinegoziato. L'Amministrazione Finanziaria negava il rimborso, ritenendo il rapporto tributario ormai cristallizzato dall'accordo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che l'accertamento con adesione parziale non preclude al contribuente la possibilità di chiedere rimborsi per voci di spesa diverse e non coperte dall'accordo, come gli interessi passivi. Inoltre, la legge non prevede limiti alla deducibilità degli interessi basati sul peggioramento delle condizioni del mutuo rinegoziato.
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L'Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento parziale a carico di una società immobiliare per maggiori imposte (IRES, IVA, IRAP), basandosi esclusivamente sulla segnalazione del Comune che aveva rettificato al rialzo il valore ai fini ICI di un terreno venduto. La società ha contestato l'atto, e i giudici di merito le hanno dato ragione, ritenendo necessaria una preventiva attività istruttoria da parte del fisco. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accertamento parziale può fondarsi sulla sola segnalazione esterna qualificata, senza bisogno di indagini preventive. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del merito.
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L'Agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso di accertamento ai fini IVA basato su presunte operazioni soggettivamente inesistenti. In precedenza, lo stesso ente aveva già emesso un accertamento per IRES e IRAP basato sul medesimo verbale della Guardia di Finanza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che l'accertamento parziale successivo è illegittimo se si fonda sugli stessi elementi già noti al fisco al momento del primo atto. Non è consentito frammentare la pretesa tributaria senza la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, poiché ciò viola il principio di tendenziale unitarietà dell'azione accertatrice e il diritto di difesa del contribuente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato definitivamente l'atto impositivo.
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Il Contribuente impugnava due avvisi di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativi agli anni 2006 e 2007. La Commissione Tributaria Regionale annullava gli atti, ritenendo che l'adesione del contribuente a un precedente verbale di constatazione per gli anni dal 2008 al 2010 precludesse all'Amministrazione finanziaria la possibilità di svolgere ulteriori indagini bancarie per annualità diverse. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'accertamento parziale e la relativa definizione agevolata non impediscono al fisco di esercitare una successiva e ulteriore azione accertatrice, purché entro i termini di decadenza previsti dalla legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Una società operante nel settore calzaturiero impugnava un avviso di accertamento parziale relativo a contestazioni Ires e Irap. Dopo l'esito sfavorevole nei primi due gradi di giudizio, la contribuente proponeva ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società decideva di aderire alla definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022, effettuando il relativo pagamento e depositando le ricevute. La Corte di Cassazione, preso atto del perfezionamento della sanatoria, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.
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L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento per IRES e sanzioni contro una società capogruppo, disconoscendo l'uso di perdite pregresse nel consolidato fiscale. La società controllata aveva compensato il proprio reddito con perdite anteriori alla tassazione di gruppo, ma aveva anche beneficiato dell'esclusione totale dei dividendi infragruppo. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del doppio utilizzo delle perdite (sia a livello individuale che di gruppo), ribadendo il principio antielusivo per cui le perdite pregresse possono essere usate una sola volta. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, ritenendo apparente la motivazione dei giudici d'appello che avevano rigettato la richiesta di disapplicazione delle stesse senza un adeguato approfondimento logico-giuridico.
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L'Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento parziale nei confronti di una società di persone per il recupero di tasse non versate. L'ufficio si è basato sugli elenchi dei clienti e dei fornitori. La società si è difesa sostenendo che un furto e il danneggiamento dei propri registri contabili impedissero di utilizzare tali elenchi come prova. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione alla società. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che gli elenchi dei clienti e dei fornitori hanno un preciso valore indiziario e fanno scattare l'inversione dell'onere della prova. Il furto della contabilità non cancella questo valore, soprattutto se la società ha comunque ricostruito i dati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo giudizio.
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L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a un Contribuente, quale erede, contestando omessi redditi IRPEF derivanti dall'affitto del lastrico solare e di una cantina per l'installazione di antenne telefoniche. Il Contribuente ha impugnato l'atto contestando la validità della firma del funzionario e la corretta qualificazione del reddito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente, riscontrando il vizio di motivazione apparente nella sentenza d'appello. I giudici di secondo grado si erano infatti limitati a definire l'atto congruo senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito e senza esaminare le contestazioni sulla delega di firma e sulla categoria reddituale. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Un contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento emesso per canoni di locazione non dichiarati relativi all'installazione di antenne telefoniche sul tetto di un immobile ereditato. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del contribuente con una motivazione estremamente sintetica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, rilevando il vizio di motivazione apparente. I giudici d'appello non hanno spiegato perché ritenessero valida la delega di firma dell'atto impositivo, né hanno motivato sulla corretta classificazione del reddito. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione per un nuovo esame.
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L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento contro la Società Contribuente per l'anno 2007, contestando costi fittizi. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'atto basandosi solo su una precedente sentenza non definitiva relativa all'anno 2006. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, stabilendo che non si può applicare il principio del giudicato esterno tributario in modo automatico. Una decisione su un'annualità d'imposta non vincola gli anni successivi, a meno che non riguardi elementi permanenti e sia passata in giudicato. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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