Un promissario acquirente scopre gravi abusi edilizi nell'immobile oggetto di un contratto preliminare. Chiede al tribunale di obbligare il venditore al trasferimento, anche a prezzo ridotto. La Corte di Cassazione respinge la richiesta. Viene stabilito che l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto non è possibile se l'immobile presenta abusi edilizi 'primari', cioè gravi e insanabili, come la realizzazione di un intero piano non previsto. Questo tipo di irregolarità rende l'atto di trasferimento nullo e, di conseguenza, non può essere imposto da un giudice. La tutela della legalità urbanistica prevale sull'accordo tra le parti.
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