Un distributore locale citava in giudizio due case editrici committenti chiedendo un risarcimento di 462.000 euro. L'imprenditore lamentava l'interruzione improvvisa dei contratti di distribuzione di quotidiani e periodici, sostenendo che tale condotta integrasse un abuso del diritto di recesso volto a svalutare la sua azienda e favorire un concorrente. I giudici di merito respingevano la domanda, rilevando che i contratti avevano durata annuale ed espressa clausola di disdetta libera con congruo preavviso. La Corte di Cassazione conferma integralmente la legittimità della condotta delle società committenti. I giudici precisano che l'esercizio di una facoltà contrattuale pattuita, nel rispetto dei termini di preavviso concordati e priva di indennizzi, persegue un lecito interesse commerciale e non trasmoda in abuso contrattuale.
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